In un condomino dove ognuno ha un posto auto, le spese per il rifacimento delle strisce che delimitano il parcheggio vanno ripartite in parti uguali oppure in base ai millesimi di proprietà? L'articolo 1123 del codice civile ci dice che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Si potrebbe però pensare che avendo i parcheggi le stesse dimensioni, le spese debbano essere comunque ripartite in modo uguale. L'articolo 1118 e l'articolo 69 delle disposizioni attuative del codice civile ci dicono che al pari uso non corrisponde il dovere paritario di contribuzione, ma il pari obbligo di pagamento delle spese secondo il valore delle quote millesimali di riferimento. Essendo le spese di pitturazione un interevento di conservazione delle parti comuni, non vi è alcun dubbio che le spese vadano ripartite in base ai millesimi di proprietà, salvo diverso accordo (es. regolamento condominiale).




















