Le molestie, la violenza fisica e psicologica, il pedinamento, l’appostamento e qualsiasi altro comportamento che causi ansia, disagio, paura a tal punto da far cambiare abitudini e modo di vita configura reato di stalking. La Cassazione con la sentenza 25 maggio 2011, n. 20895, ha sancito che chi molesta, ripetutamente i condomini di un edificio in maniera tale da provocare in essi uno stato di ansia deve essere punito, a norma dell’articolo 612 bis del Codice penale. La Suprema Corte ha precisato che ai fini del riconoscimento del reato di stalking non è necessario che il comportamento persecutorio sia tenuto verso una stessa persona. Ciò è comunque ribadito anche nella norma che al primo comma stabilisce che si configura reato di stalking ogni qualvolta che “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“.




















