Se il conduttore (inquilino) di un'unità immobiliare subisce danno causa terzi, non si può rifare contro il locatore (proprietario), ma deve agire contro chi gli ha cagionato danno. La sospensione dei canoni di pagamento da parte del conduttore in segno di rivalsa del danno è illegittima. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.25219 del 15 dicembre 2015 afferma che nel caso in cui “il terzo non avanzi pretese di natura giuridica ma arrechi, con il proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento materiale del conduttore, la molestia è di fatto, ed il conduttore può agire direttamente contro il terzo ai sensi del secondo comma dell'articolo 1585 cod.civ. (Cass. n. 11514 del 9 maggio 2008; Cass. n. 1693 del 27 gennaio 2010). In quest'ultimo caso (molestie di fatto) va escluso, in altri termini, che il locatore sia tenuto a garantire il conduttore per il fatto del terzo, facendo la norma salva la facoltà del conduttore di agire direttamente ed in nome proprio contro quest'ultimo”




















