Per la Cassazione "l’attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale per ravvisare la responsabilità penale del soggetto non è sufficiente che i rumori, tenuto anche conto dell’ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad un numero considerevole di soggetti". Ciò vuol dire che non sussiste reato penale se viene infastidito solo un condomino, ma si parla di "illecito civile" (e quindi sanzionabile con un'ammenda) se il rumore supera almeno di tre decibel il limite consentito, che per le case comuni è di 40 dB di notte (equivalente al “chiasso” che si può avvertire in una biblioteca) e 50 dB di giorno (il rumore di una conversazione)




















