Ribadito che trattasi di un reato di pericolo, essendo sufficiente per la sua realizzazione l'attitudine dell'emissione a offendere o molestare le persone (Cassazione n. 3531/1998), laddove per molestia deve intendersi la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona (Cassazione n. 678/1996), va riaffermato che, quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve aver riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all'art. 844 cod. civ. (Cassazione n. 19898/2005), anch'esso comunque condizionato, come quello della normale tollerabilità, dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l'emissione molesta.




















