È possibile costruire una serra sul lastrico condominiale? La gestione delle parti comuni è regolamentata dall'art. 1102 c.c. il quale recita che "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne altalteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa". In base a ciò, sembrerebbe si possa realizzare, ma la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.7466/2015 dice che "la realizzazione di una serra su un bene comune non rientra nella utilizzazione più intensa della cosa comune, trattandosi di opera che altera la normale destinazione del lastrico solare e che non è indispensabile all'utilizzo dell'appartamento di chi ha eseguito l'opera stessa". Con questa sentenza si evince che i condomini non possano utilizzare le parti comuni come più gli aggrada, ma devono sottostare a quanto previsto dal regolamento condominiale, dall'art. 1102 c.c. e da quanto disposto dalla giurisprudenza.




















