twitter
instagram
linkedin

INFO@FANARAMMINISTRAZIONI.IT

Informativa sulla Privacy

Informativa sui Cookie

Informativa Legale

Rumori molesti in Condomino

2021-01-13 07:08

Array() no author 90598

Condominio, rumori, molesti, tacchi, mobili, strepiti, animali, festini, rumorosi,

Rumori molesti in Condomino

Art. 659 del Codice Penale

E' punibile con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro chi, mediante schiamazzi, rumori o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone (art. 659 del codice penale).

La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 36329 del 25.09.2020 sancisce che per provare che l'inquilino arreca disturbo al riposo è sufficiente la testimonianza di pochi altri condòmini che affermino di percepire il rumore causato dall'imputato.

La maleducazione in Condomino è reato, quindi ricordatevi di togliere i tacchi quando siete in casa, non usare il martello per attaccare quadri ad orari improbabili, fare festini con schiamazzi oltre l'orario del silenzio, non lasciare il cane in balcone ecc.



twitter
instagram
linkedin

Informativa sulla Privacy

Informativa sui Cookie

Informativa Legale