Il Condominio è custode dei beni comuni ai sensi dell'art. 2051 del codice civile e in riferimento ai danni va considerato che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito." La mancata manutenzione delle grondaie oppure il mancato controllo della fossa biologica non rappresentano un caso fortuito. Il risarcimento del danno è a carico di tutti gli abitanti del condominio, in ragione dell'art. 1123 c.c. primo comma, non potendo distinguere o graduare la responsabilità dei singoli. Il criterio di ripartizione è dato dai millesimi di proprietà.
