Quale quorum è utile per deliberare l'illuminazione di un'area scoperta condominiale : quello per le innovazioni o quello per le migliorie?
La Suprema Corte di Cassazione afferma che per "innovazioni delle cose comuni s'intendono, dunque, non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), sebbene le modifiche, le quali importino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti".
Esempio classico : ascensore.
Se installo un ascensore ex novo, allora si dovrà parlare d'innovazione, ma se si sostituisce il vecchio ascensore con uno moderno e più performante, allora non si tratterà più di innovazione, ma di manutenzione straordinaria.
L'aggiunta di illuminazione con fari o lampioni è da considerarsi una miglioria, poiché non trasforma o modifica nulla e serve a migliorare la sicurezza dell'edificio.
Il quorum per le migliorie è quello previsto per gli interventi di manutenzione straordinaria (poiché vengono aggiunti elementi).
In caso di opera manutentiva straordinaria "normale" (medio/bassa entità), i quorum deliberativi sono i seguenti :
_ in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio;
_ in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio.
Se la spesa per l'installazione fosse piuttosto esosa, l'intervento andrebbe considerato alla stregua di una riparazione straordinaria di notevole entità e come tale necessita sempre (sia in prima quanto in seconda convocazione) del voto favorevole della maggioranza dei presenti e di almeno la metà del valore dell'edificio.
